Inabilitazione e Interdizione: verso il capolinea
Da tempo immemorabile, l’Inabilitazione e l’Interdizione sono stati il mezzo offerto dalla Legge per tutelare le persone fragili.
Se formalmente gli obiettivi protettivi hanno avuto esito positivo, sostanzialmente non si può dite la stessa cosa.
Queste persone sul piano di fatto sono state collocate ai margini del nulla.
Non fosse altro che – inutile giraci intorno- le decisioni, le scelte, gli atti ecc. dei soggetti tutelati erano sostituiti dalle decisioni del Tutore o Curatore di turno. Tirando le somme, la condizione che vivevano era limitata e, quindi, non tanto distante rispetto a quella della patologia.
Pare che oggi l’assetto sia cambiato: si prende atto del riconoscimento dei limiti che caratterizzano la persona (è giusto che sia cosi) ma senza relegarla in un ruolo a cui nessuno si candida, meglio dire, non più passiva ma partecipe. Cambio di rotta rispetto ad una tutela che marginalizzava e frustrava ciò che restava della volontà della persona al netto della patologia.
Nei tempi odierni la persona “fragile”, portatrice di diritti, dignità e rispetto, viene accompagnata, aiutata, supportata e resta – se pur con gli innegabili limiti che patisce – protagonista attiva della sua vita.
Le radici del cambiamento: la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Sul fronte normativo internazionale, già la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall’Italia con L. 18/2009), invitava gli Stati a garantire che le misure di tutela rispettassero (art. 12) i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone.
La Convenzione esorta gli Stati a rispettare:
- Diritti, volontà e preferenze della persona: si intuisce come il perno centrale sia la persona stessa nel rispetto del diritto alla sua individualità e alla sua autonomia per quanto possibile. Lo Stato e le Leggi devono essere al servizio del beneficiario inteso nella sua unicità e completezza, dove appunto, il disturbo, di cui è portatore, non è un “difetto” che la Legge deve isolare, bensì una peculiarità della persona che la procedura deve riconoscere, rispettare e tutelare. Si risalta la persona nella sua interezza, perciò anche nella sua patologia, e non la si incapsula più in rigidi labirinti normativi;
- proporzionate e adatte alle condizioni della persona: La Legge deve adeguarsi alle esigenze della persona. Le misure protettive abbandonano i tracciati inflessibili del passato per essere proporzionate e adattate alle necessità delle persona;
- periodica revisione: le misure tutelari devono essere periodicamente rivalutate dal Giudice. Le cause patologiche, alla base dell’ applicazione della procedura, mutano col fluire del tempo e non restano intatte. Perciò è opportuno che l’Organo Giudiziario accerti periodicamente cosa cambia e, di conseguenza, (ri)modelli il provvedimento proporzionalmente alle nuove necessità;
- il più breve tempo possibile: le procedure tutelari non devono durare oltremodo, sganciate dalla persona e dal contesto di vita. E’ impensabile che il provvedimento del Magistrato resti dello stesso contenuto anche quando sono cessate le esigenze. Le tutele procedurali sono valide il tempo strettamente necessario alla tutela della persona. Se le cause desistessero e la procedura restasse in piedi significherebbe che la stessa è decontestualizzata e non sta portando a nessuna tutela, anzi aggraverebbe la qualità di vita di un soggetto le cui possibilità si sono allargate ma la Legge, di contro, le incatena. La procedura diventerebbe inutile e dannosa come un farmaco senza malattia.
L’Italia: la riforma con la Legge Delega 167/2025
Nello Stato italiano è in corso una riforma che entro il 2027 dovrebbe gradualmente archiviare definitivamente l’Inabilitazione e l’Inabilitazione mentre valorizzerà l’Amministrazione di Sostegno, ampliandone l’applicazione.
L’Amministratore di Sostegno verrà vista sempre più come un ausilio del beneficiario, che resterà il principale attore della sua vita e non più inteso quale persona da sostituire.
Sono obiettivi non di poco conto se solo si guarda al rispetto della centralità della persona, anche in considerazione del fatto che se l’Amministratore di Sostegno avrà più poteri, l’altro (condivisibile) lato della medaglia è che il Giudice dovrà controllare l’operato del primo: (Art 17 Legge Delega 167/2025) attribuzione all’amministratore di sostegno di poteri graduati e proporzionati alla condizione del beneficiario, assicurando adeguati poteri di verifica e di controllo in capo al giudice.
In conclusione, la riforma esprime un’attenzione maturata da anni a piccoli passi non solo dagli Organi Politici ma anche nella società ormai attenta al tema dell’inclusione anche in altri ambiti.
Novità di Legge che se da un lato costituisce un punto d’arrivo, dall’altro è un punto di partenza per osservare come in concreto verrà applicata la procedura e come in pratica si realizzerà il nuovo modo di intendere la tutela e la protezione di queste persone che sono e devono rimanere sempre al centro.