La tutela della disabilità nel contesto lavorativo

Agevolazioni per il disabile o chi lo assiste in ambito lavorativo 

(Legge 104/92 e Leggi collegate)

 

Le agevolazioni per i lavoratori disabili o per chi assiste un disabile, nel corso degli anni si sono ampliate sempre più, non solo con la nota Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e i suoi adattamenti al cambiare delle richieste sociali, ma anche con altre numerose norme intervenute nel tempo, il cui innesto è illustrato di seguito.

Presupposti e casistiche

Le agevolazioni, i permessi, i congedi e le tutele in genere, si possono schematizzare cosi:

  • il disabile grave nonché il coniuge, parte unione civile, convivente, i parenti o affini entro il secondo grado hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile (suddivisibili anche in ore) o, alternativamente, 2 ore permesso giornaliero;
  • il soggetto affetto da patologie oncologiche, malattie invalidanti o croniche, anche rare, o i genitori di chi soffre le patologie anzidette, le quali causino un grado di invalidità uguale o superiore al 74%, hanno  diritto a 10 ore annuo di permesso retribuito;
  • il lavoratore che presta assistenza ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio dell’assistito e non può essere trasferito presso altra sede contro la sua volontà;
  • il disabile ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al suo domicilio e non può essere trasferito altrove senza che abbia prestato il consenso;
  • il padre, o in alternativa, la madre, di minore fino a 3 anni di età, può rinunciare a prolungare il periodo di congedo parentale e richiedere o 2 ore di permesso giornaliero o 3 giorni di permesso mensile;
  • congedo straordinario Il coniuge nonché la parte dell’unione civile, il convivente del  disabile in condizione grave (accertata secondo le procedure di Legge) ha diritto a che gli venga concesso un congedo da lavoro di 2 anni. 

Caratteristiche del congedo (di cui sopra):

– può essere concesso o per intero, da 0 a 2 anni,  o per periodi suddivisi, a seconda delle esigenze;

– il dipendente conserva il diritto alla conservazione posto di lavoro ma non quello alla retribuzione.

Quando il coniuge, parte dell’unione civile, convivente sono colpiti da patologie gravi o, peggio, vengono a mancare, del congedo hanno diritto di beneficiare  il padre o la madre del disabile, anche adottivi, sicché via via figli, fratelli ecc;