La Legge 104/92: aspetti generali

 

Finalità e obiettivi

La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 tutela le persone portatrici di disabilità. Gli scopi alla base sono quelli di garantire, perseguire e tutelare:

  • diritti, dignità e, per quanto possibile, autonomia della persona disabile;
  • inserimento e inclusione del disabile in ogni contesto di vita (familiare, di istruzione di ogni ordine e grado, lavorativo e professionale ecc.) riconoscendolo quale diritto non meno tutelato rispetto ad altre persone;
  • diritto a che la persona con minorazioni fisiche, psichiche, intellettive e sensoriali, sia facilitata al raggiungimento dell’autonomia e alla (ri)valorizzazione nella società.

Cenni sull’accertamento della disabilità

La condizione di persona con disabilità, ad opera dei recenti interventi (Decreto legislativo n. 62/2024), avviene in varie fasi:

  • impulso del paziente tramite il medico curante che redige e invia all’Inps il certificato medico;
  • le Unità di valutazione di base (commissioni mediche dell’Inps) espletano la visita al cui esito accertano la disabilità tramite il Certificato Unico;
  • da questa fase, il disabile ha facoltà di chiedere l’elaborazione di un progetto di vita.

Interventi concreti per perseguire gli obiettivi

La Legge in parola si prefigge che gli obiettivi non restino lettera morta, scritti e dimenticati,  tutt’altro: disciplina e regola accuratamente gli ambiti e le modalità di intervento affinché si perseguano in concreto le tutele stabilite.

Alla luce di ciò, alla persona è garantita l’interazione in ogni contesto di vita, la riserva di  agevolazioni nonché ad essere facilitata il più possibile anche attraverso la rimozione di ostacoli che limitano la (residua) autonomia:

  • prevenzione: nell’ottica di accertamento preventivo e, con le necessarie procedure sanitarie, l’azione di Legge mira alla prevenzione di patologie e menomazioni di ogni genere e grado;
  • informazione e supporto: l’aiuto alla famiglia nella gestione del disabile con sostegno per mezzo di informazioni, aiuti psicologici, economici, ecc;
  • recupero dei disabili: per mezzo di servizi sanitari di cura e riabilitazione, servizi terapeutici e riabilitativi, si cerca di migliorare lo stato di salute e benessere generale del paziente;
  • contesto scolastico ed educativo: le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, hanno il dovere di integrare gli alunni disabili nelle classi comuni nonché adattare la didattica alle potenzialità e non trascurando i limiti degli studenti portatori di disabilità. Si prevedono piani individualizzati (PEI – Piano educativo individualizzato) e il coinvolgimento di famiglie, Comuni e Asl;
  • ambito sanitario: esenzione dal ticket sanitario, fornitura di protesi, ausili sanitari meccanici, totalmente a titolo gratuito o parzialmente se previsto l’intervento del Servizio Sanitario Italiano, riabilitazione, cure ecc;
  • mobilità e rimozione ostacoli strutturali: Le norme impongono di adeguare gli edifici pubblici, aperti al pubblico e privati  affinché alle persone disabili sia garantito accesso e la visitabilità senza difficoltà. Il principio anzidetto si realizza con la rimozione delle barriere fisiche, architettoniche e strutturali nonché adeguamento degli edifici in tal senso. Gli organi competenti possono negare il rilascio i certificati di agibilità, abitabilità, nulla osta ecc. se le opere sono difformi rispetto a quanto or ora detto;
  • circolazione stradale: per la circolazione i disabili hanno diritto al rilascio del CUDE (contrassegno europeo disabili) con cui accedono alle ZTL (zone a traffico limitato) o di riservarsi presso la propria residenza, domicilio ecc. uno spazio apposito per la sosta;
  • agevolazioni su tassazione e fiscalità: le agevolazioni fiscali riguardano sia l’interessato sia i familiari che ne hanno cura e ne prestano assistenza. Agevolazioni sono riservate per spese sanitarie, automobile, l’acquisto strumenti informatici e telematici, l’adattamento degli accessi, ausili meccanici (ascensori, scale mobili, ecc.);
  • permessi retribuiti da lavoro: La legge 104/92 riconosce il diritto a permessi retribuiti e ne possono usufruire i dipendenti pubblici e privati. Si applicano al verificarsi di determinati presupposti nonché al grado di accertata disabilità.

Conclusione

Il testo della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha riempito un vuoto normativo, trascinatosi per non poco tempo, per il quale ne hanno risentito le persone disabili in termini di salute e benessere.

Il mutare della sensibilità ed etica sociale verso temi delicati, uno su tutti la tutela del disabile e la sua inclusione, è stato il riflesso sull’emanazione della “Legge quadro” di cui trattiamo.

Degni di nota appaiono anche le modifiche, aggiornamenti e adattamenti  sulla stessa Legge, intervenuti nel corso del tempo, in occasione di diverse e nuove esigenze dei destinatari tutelati da essa: i disabili.