Il diritto all’istruzione dei disabili (Legge 5 febbraio 1992, n. 104)
Il diritto all’educazione e istruzione è uno tra gli argomenti cardine per la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 12).
Finalità è, infatti, lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile in varie fasi:
- apprendimento;
- comunicazione;
- relazioni;
- socializzazione.
L’educazione e l’istruzione non possono essere ostacolate dalle difficoltà della persona che, suo malgrado, ne soffre.
Gli istituti di istruzione, a cui fanno riferimento le norme, sono di ordine e grado e partono dalla scuola d’infanzia fino all’Università.
Cenni sul procedimento: accertamento, profilo di funzionamento e PEI
La procedura è scandita in più fasi:
- i genitori, accortisi del problema di salute del figlio, si rivolgo alla figura sanitaria competente (Neuropsichiatra infantile) che, all’esito della valutazione medica, rilascia il Certificato Medico Diagnostico-Funzionale che viene inoltrato all’Inps;
- l’Unità di Valutazione di Base, organo di accertamento medico-legale dell’Inps (ex Commissione medica), dopo aver valutato il disabile, rilascia il verbale;
- sulla scorta del nominato verbale, l’Unità di Valutazione Multidisciplinare (composta da neuropsichiatria infantile, due figure professionali tra uno psicologo dell’età evolutiva e terapista della riabilitazione nonché un assistente sociale) elabora il Profilo di funzionamento (in cui si identificano le possibilità e i bisogni del soggetto);
- sicché, gli Organi scolastici redigono il PEI (Piano educativo individualizzato) in cui vengono fissati obiettivi e risorse disponibili in rapporto al soggetto che ne beneficia;
Integrazione nei diversi gradi di Istituti d’istruzione
- Scuola dell’infanzia: l’obiettivo di recupero, socializzazione e integrazione, unitamente all’appoggio di Comuni e Asl territoriali, è realizzato già in queste prime scuole con l’adeguamento e l’organizzazione a misura del minore disabile. Agli infanti è assegnato personale docente specializzato;
- Scuola primaria: anche nelle primarie è prevista la figura dell’Insegnante di sostegno, figura professionale specializzata ed esperta nella docenza e nelle dinamiche didattiche in rapporto agli alunni disabili. La finalità dell’Insegnante di sostegno è di facilitare, adoperandosi per l’interazione, l’inclusione e l’apprendimento di questi alunni. Resta, ad ogni modo, contitolare, unitamente ai docenti curriculari, della cattedra e non è “esclusivo” dell’alunno disabile;
- Scuola secondaria di primo e secondo grado: in questi gradi di scuola, il Docente di sostegno conserva il medesimo ruolo nonché le identiche funzioni di cui innanzi (punto 2);
- Università: i disabili, che intraprendano un percorso di studi universitario, hanno diritto a che siano garantite strumentazioni tecniche particolari nonché un tutorato specializzato.
Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT)
Il Gruppo per l’inclusione scolastica territoriale, costituito presso l’ambito territoriale provinciale, è un organo il cui scopo è rivolgersi all’Ufficio scolastico regionale per:
- proporre l’assegnazione delle risorse per il sostegno avanzate dai singoli Dirigenti scolastici;
- supportare gli istituti scolastici per l’elaborazione del Piano educativo individualizzato (PEI);
- coordinarsi con altre Istituzioni.
Gruppo di lavoro per l’inclusione scolastica (GLI) e il Gruppo di lavoro operativo (GLO)
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione scolastica è costituito presso ciascuna scuola. L’obiettivo è:
– supportare il collegio dei docenti per la definizione dei Piano di inclusione;
– supportare i docenti nell’applicazione del PEI.
Formato da personale istituzionale (docenti, personale ATA, Dirigente), il GLI si avvale anche degli studenti, genitori, associazioni a rappresentanza delle persona con disabilità.
Sempre in ogni scuola, ha sede anche il Gruppo di lavoro operativo i cui scopi sono:
– definizione dei PEI
– verifica dell’andamento dell’inclusione;
– quantificazione di ore di sostegno;
– adozione di altre misure di sostegno.
Ogni Gruppo di lavoro operativo, composto dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, vede la partecipazione dei genitori, figure professionali idonee nonché gli studenti con disabilità.
Si noti che, in entrambi i gruppi (GLI e GLO) è assicurata la partecipazione attiva degli studenti affinché la loro tutela non provenga unilateralmente solo dagli organi “alti” ma scaturisca dall’impegno e dalla collaborazione tra personale qualificato e studenti stessi in un’ottica costruttiva e di collaborazione tra le varie figure.
La valutazione e gli esami
Gli studenti disabili hanno diritto anche a valutazioni e prove d’esame adatte e adattate al problema di cui sono portatori.
La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede che nella valutazione degli studenti, gli insegnanti indichino:
– criteri adottati;
– attività integrative;
– attività di sostegno.
Le prove d’esame sono svolte in rapporto alle potenzialità (e limiti) dello studente. Possono, altresì, prevedere tempi aggiuntivi rispetto alle altre prove.
Riconoscerne il diritto di chi convive con la disabilità ad essere integrato e incluso nelle scuole, con misure adattate alle sue particolari esigenze, comunque diverse rispetto a quelle degli altri, costituisce un intervento mirato e deciso della Legge affinché questa persone abbiano tutte le garanzie e la giusta assistenza proporzionata al loro problema.