Che cos’è l’Inabilitazione e per chi è pensata?
Presupposti
L’inabilitazione è il rimedio di Legge (art. 415 e ss. Cod. Civ.) che tutela:
- la persona, maggiore d’età, colpita da un’infermità mentale che altera parzialmente la capacità del soggetto (diversamente, se fosse totale, vi sarebbe spazio per l’Interdizione (art 414 e ss. Cod. Civ.);
- il minore emancipato (oltre i 16 anni d’età);
- il soggetto abituale assuntore di sostanze alcoliche o stupefacenti nonché la persona (c.d. ludopatico) dedita al gioco (scommesse, gratta e vinci, giochi on line, carte da tavolo ecc.) che esponga sé stesso o la sua famiglia a problemi economici;
- il soggetto la cui indole è spendere oltremodo il denaro (prodigalità) anche per leggerezza, inconsapevole del disvalore delle sue condotte o per frivolezza;
- il sordomuto e il cieco che non ha sviluppato sufficienti abilità di gestione dei propri interessi.
Nei casi di cui ai punti 2.-3., i confini con il rimedio dell’amministrazione di sostegno (art 404 e ss. cod. civ.) sono alquanto labili, dipende dal caso concreto e da quanto l’abitudine malsana comprometta la capacità della persona di autodeterminarsi.
Anzi, i Tribunali italiani applicano, ormai per prassi consolidata, l’amministrazione di sostegno, optando per l’inabilitazione nei casi più gravi.
Iter del procedimento
I soggetti che possono attivare il procedimento sono:
- l’interessato;
- coniuge;
- persona stabilmente convivente;
- parenti (entro il quarto grado);
- affini (entro il secondo grado);
- Pubblico Ministero.
Ad ogni modo, la decisione in merito all’applicazione dell’inabilitazione resta di stretta competenza del Tribunale.
Ed è sempre l’Organo Giudiziario che effettua una valutazione complessiva non solo in ordine alla situazione soggettiva a sé stante ma soprattutto in considerazione dell’impatto che ha sul quotidiano della persona.
Il ragionamento del Giudice segue, per grandi linee, queste dinamiche logiche:
“con questa patologia, cosa può fare la persona?
Che incidenza ha il problema che affligge il soggetto sulla realtà che vive, ma solo in parte riesce a gestire?
Fin dove si spingono le sue possibilità, prendendo atto dei suoi limiti?”.
L’Organo di giustizia eseguirà un accertamento completo: sentirà l’interessato, nominerà un consulente tecnico (psichiatra, neurologo, ecc.), può acquisire notizie dai parenti ecc. Si avvale di ogni elemento utile a supporto della decisione finale.
Con la sentenza viene nominato il curatore che può essere:
- il coniuge (non separato legalmente);
- la persona stabilmente convivente;
- il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella;
- il parente entro il quarto grado;
- il soggetto designato dal genitore con testamento (o altri atti particolari).
Il curatore, che non supera i dieci anni (salvo casi particolari), non sostituisce il beneficiario, bensì ha una funzione di compensare la volontà (carente) della persona, laddove il compimento di alcuni atti in autonomia lo esporrebbe a rischi.
Revoca o sostituzione dell’inabilitazione
Tutto cambia!!
Nel corso del tempo, può anche accadere, che proprio quelle cause che determinarono l’applicazione dell’inabilitazione, poi cessino definitivamente. In questi casi, si apre la strada a che il Magistrato revochi del tutto l’inabilitazione.
Se le stesse cause appaiono sbiadite e di scarso impatto, l’inabilitazione viene alleggerita con la misura meno afflittiva dell’ amministrazione di sostegno.
Può anche accadere che le cause si aggravino, a quel punto l’Autorità Giudiziaria applicherà senz’altro l’interdizione.