Interdizione: profili procedurali

Presupposti

Parlare di Interdizione (art 414 e ss. Cod. civ.) significa far riferimento ad una misura a tutela del:

  • maggiore di età e il minore emancipato (tra il 16° e il 18° anno d’età) colpiti da infermità di mente abituale che priva detti soggetti della capacità di gestire, tutelare e provvedere da sé ai propri interessi;
  • il minore (non emancipato) nell’ultimo anno della minore età (dal 17° al 18° anno di età). In questo caso l’Interdizione avrà effetto dal giorno del compimento del 18° anno d’età. Sicché, ben si può dar inizio alla procedura prima, tuttavia  i sui effetti saranno posticipati a quando il beneficiario diverrà maggiorenne.

Chi può avviare la procedura?

I soggetti che possono avviare l’iter si individuano nei seguenti:

  • interessato;
  • coniuge o persona stabilmente convivente;
  • parenti entro il quarto grado;
  • affini entro il secondo grado;
  • tutore o curatore;
  • Procura della Repubblica (Pubblico Ministero).

Contenuto della domanda al Giudice

Il ricorso al Giudice deve essere necessariamente accompagnato da una serie di documenti, a cura del soggetto che lo presenta, che devono dimostrare la qualifica delle parti, la patologia del beneficiario ecc.

Nello specifico:

  1. estratto dell’ atto di nascita del soggetto da interdire;
  2. certificato di residenza dell’interessato;
  3. stato di famiglia;
  4. documento d’identità;
  5. certificazione medica da cui si evinca la patologia nonché  l’incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi;
  6. documenti d’identità del soggetto che presenta il ricorso;

Il cuore del procedimento

L’Autorità Giudiziaria al fine di emettere la sentenza con la quale dichiara lo stato di interdizione, deve necessariamente sentire il beneficiario, avvalersi di consulenti (se necessario) nonché assumere notizie dai parenti della persona e, infine, ogni altro utile elemento.

Già dopo aver sentito l’interessato, il Magistrato può nominare un tutore provvisorio con lo scopo di anticipare la protezione della persona senza attendere le note lungaggini della Giustizia italiana (anche alla luce del fatto che i tempi di conclusione per il procedimento in parola variano mediamente da uno a due anni).

Il tutore non è obbligato a svolgere il suo ruolo oltre i dieci anni (salvo che sia il coniuge, convivente, figli o genitori).

Chi è e cosa fa il Tutore della persona interdetta?

Il Tutore è nominato dal Giudice che tiene conto in primis dell’indicazione delle volontà dello stesso interessato. Si pensi a chi, prevedendo, per il futuro, l’aggravamento della sue facoltà mentali al punto da renderlo totalmente inidoneo a gestire i propri interessi, si reca da un notaio per cristallizzare in un atto formale (atto pubblico) le sue volontà.

L’incarico tutorio può, inoltre, essere svolto da:

  • coniuge (non legalmente separato), convivente, l’altra parte nelle unioni civili;
  • genitori;
  • figli;
  • fratello/sorella;
  • parente entro il quarto grado;

Il Giudice Tutelare può -ad ogni modo- provvedere all’individuazione di altro soggetto ritenuto consono all’incarico.

Il compito di cui è investito il Tutore è di rappresentare il soggetto nonché proteggere, gestire, amministrare al meglio gli “interessi” della per cui svolge la funzione.

Interessi, dicevamo, il cui concetto va ben al di là di quello economico (anche quello) ma abbraccia anche la cura della persona in generale. Si badi che l’interdetto è, come già evidenziato, una persona che la patologia ha reso -in linea di massima – totalmente incapace.

L’ampio potere di cui dispone il Tutore è attribuito dal Magistrato e proprio al costui il Tutore dovrà dimostrare come ha operato. Parliamo del rendiconto annuale, documento, da presentare presso il Giudice, che deve essere alquanto comprensibile e trasparente. Vi è indicata la gestione totale: patrimonio, spese, entrate, documenti di spesa, sintesi dello stato genare e di salute del beneficiario. 

Revoca o sostituzione

I soggetti che presentarono richiesta al Giudice per l’inizio della procedura, in una secondo momento, possono chiedere allo stesso di accertare se le cause originarie (abituale infermità mentale, incapacità ecc.) permangono.

Si aprono varie possibilità:

  • in caso di permanenza delle cause, l’interdizione continua;
  • qualora siano completamente venute meno (il soggetto ha riacquistato la pienezza delle facoltà mentali nonché padronanza di sé) pronuncia la revoca.

L’Autorità giudiziaria pronuncerà Inabilitazione o Amministrazione di sostegno.

Il bivio che si apre al Magistrato dipende dal grado di gravità di compromissione mentale.  Ed infatti se è notevolmente affievolita, si determinerà per l’ Amministrazione di Sostegno.

Se, invece, pur non essendo totalmente invalidante e nonostante la persistenza di tinte fosche del disordine psichico (non totale ormai!), il soggetto dimostra di aver riacquistato una fetta di autonomia, sarà cura del Magistrato incanalare la sua scelta verso l’altra via: l’Inabilitazione.