La persona e l’abituale infermità di mente
Trattare, seppur per grandi linee, l’Interdizione (art 414 e ss. Cod. Civ.) non è lontano dal riferirsi contestualmente ad una fascia di persone la cui tutela giuridica deve essere la più ampia e capillare possibile, non fosse altro che sono avvinghiate in un disagio alquanto complicato.
In primis, ai fini dell’applicazione della tutela in parola, l’abituale infermità mentale non deve essere intesa come ininterrotta nel tempo. Basta solo che sia accertata una certa vulnerabilità del soggetto. Che, poi, si alternano momenti di pieno controllo di sé a momenti in cui la salute mentale si destruttura pregiudicando, spesso a lungo, la stabilità della persona, non esclude l’applicabilità del rimedio tutelare.
La tutela degli interessi di sé, dei prossimi congiunti e dei terzi
L’interdizione è la misura preordinata a tutelare:
- direttamente, le persone che patiscono un problema mentale di gravità tale che, loro malgrado, si ritrovano assolutamente inabili all’adeguata gestione della propria sfera soggettiva
- di riflesso, quella dei prossimi congiunti: l’iniziativa dell’interdicendo di vendere l’unico immobile in cui vive l’intera famiglia della persona, all’insaputa della moglie, dei figli ecc; lo stato di minorazione psichica che li rende facile preda dei raggiri di conoscenti (o presunti tali) animati dall’unico scopo di profittarsi subdolamente del patrimonio dei soggetti “deboli”, ecc.) esporrebbe, di riflesso, anche i congiunti a problematiche economiche;
- estranei che si interfacciano con la persona da interdire per altro genere di rapporti: terzi che contrattano una vendita, locazione o impegni economici d’altro genere, con la persona in parola e quest’ultima (proprio per l’instabilità mentale) recede – contro legge- dall’affare o fa più vendite dello stesso bene a persone diverse. Che danno subirebbero i terzi che ignorano lo stato mentale del soggetto?
Sicché si palesa il motivo per cui gli atti posti in essere del futuro interdetto, tenuto conto di taluni presupposti e certi margini di tempo (prescrizione), sono annullabili, ossia non hanno nessuna valenza e la Legge li considera come mai avvenuti.
Criteri per l’applicazione della misura protettiva
L’Interdizione non è di certo un provvedimento “leggero”, come, per esempio l’Amministrazione di Sostegno.
Essendo, anzi, il più limitativo tra gli altri previsti dalla Legge italiana, è chiaro che paralizza in maniera considerevole il soggetto nell’espletamento delle consuete attività (presenti e future, salvo revoca/sostituzione del provvedimento interdittivo).
E’ una misura grave quanto grave è il problema della persona. Il Magistrato si trova di fronte a:
- un soggetto affetto da un disturbo psicopatologico;
- deterioramento della capacità di intendere e volere;
- incapacità della gestione di sé;
Sicché, il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria priva la persona (o limita fortemente) dell’idoneità ad esercitare i diritti ed adempiere i doveri (c.d. capacità di agire) di cui è titolare fin dalla nascita (capacità giuridica).
In sua vece, i diritti ecc. verranno esercitati dal Tutore che il Giudice nominerà.