Dalla Valutazione di base al Progetto di Vita

La vera rivoluzione della nuova riforma risiede nel superamento del vecchio concetto di “invalidità” inteso come mera percentuale di riduzione della capacità lavorativa. Il nuovo procedimento si focalizza sulla rimozione delle barriere e sul supporto all’autonomia.

Ecco come cambia l’iter, quali sono i tempi e le eccezioni previste dalla norma.

 

1. La Valutazione di Base: l’unificazione degli accertamenti

Il passo successivo al CMI (Certificato Medico Introduttivo) è la Valutazione di Base, che unifica: accertamento dell’invalidità civile, della cecità, della sordità, della sordocecità e della condizione di disabilità (ex Legge 104/92)

  • come funziona: viene effettuata dall’INPS attraverso commissioni mediche specializzate, che utilizzano i criteri scientifici dell’ICD (Classificazione Internazionale delle malattie) e l’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute). non si valuta più “solo” la malattia ma come tale interagisce con l’ambiente circostante.
  • l’esito: la valutazione di base definisce la sussistenza della condizione di disabilità, necessaria per l’attivazione della fasi successive.

 

2. La Valutazione Multidimensionale e il Progetto di Vita

Una volta riconosciuta la condizione di disabilità nella fase di base, la persona ha il diritto di richiedere una Valutazione Multidimensionale ai fini dell’elaborazione del Progetto di Vita.

  • Chi la esegue: un’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) è composta dalla persona con disabilità (ed eventualmente chi la tutela), assistenti sociali, medici specialisti e professionisti sanitari e sociali in base alle specifiche del caso.
  • L’obiettivo: elaborazione del Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato. Questo documento non è una semplice lista di sussidi, ma un piano globale che include i desideri della persona, i sostegni all’istruzione, al lavoro, alla casa e al tempo libero.

 

3. I tempi del procedimento

Per evitare le attese del passato, la riforma introduce delle tempistiche precise da rispettare per la conclusione delle fasi:

  • conclusione della valutazione di base: entro 90 giorni dalla presentazione della domanda;
  • attivazione della valutazione multidimensionale: entro 30 giorni dalla richiesta dell’interessato (dopo l’esito della valutazione di base);
  • elaborazione del progetto di vita: entro 90 giorni dall’avvio della valutazione multidimensionale.

Tuttavia, i tempi non sono rigidi in modo assoluto. La legge prevede che possano allungarsi in casi specifici, pensati soprattutto per tutelare il cittadino ed evitare rifiuti frettolosi.

Ecco quando e come i tempi si allungano:

  1. Se mancano i documenti medici: se la Commissione dell’INPS ha bisogno di esami integrativi o documenti più dettagliati, i 90 giorni standard si bloccano. In automatico, il procedimento si ferma per un massimo di 60 giorni per permettere gli approfondimenti clinici. Se il cittadino ha difficoltà a recuperare i referti o a svolgere le visite necessarie in questo lasso di tempo, può presentare una richiesta esplicita per ottenere una proroga di ulteriori 60 giorni. In questo modo la pratica viene temporaneamente messa in pausa anziché essere respinta d’ufficio.
  2. Nella costruzione del Progetto di Vita: per scrivere e approvare definitivamente il progetto di vita insieme all’équipe multidimensionale, il limite nazionale è stabilito in 90 giorni. Tuttavia, le singole Regioni hanno la facoltà di prevedere scadenze leggermente diverse a seconda dell’organizzazione dei propri servizi sanitari e sociali.
  3. Cosa succede in caso di imprevisti e assenze: se non ci si può presentare alla visita medica per motivi gravi  documentati, come un ricovero ospedaliero, basta comunicarlo tempestivamente all’INPS. In questo caso la procedura viene congelata e viene fissato un nuovo appuntamento senza perdere alcun diritto. Al contrario, l’assenza ingiustificata causa la decadenza automatica della domanda, obbligando il cittadino a ricominciare l’intero iter da capo.

 

4. Le eccezioni alla regola

La riforma prevede corsie preferenziali ed eccezioni procedurali per tutelare le situazioni di particolare gravità o urgenza:

  • patologie oncologiche e malattie rare/ degenerative: per i soggetti affetti da patologie oncologiche o da malattie cronico-degenerative ingravescenti (es. SLA, demenze in fase avanzata), l’accertamento della valutazione di base deve essere effettuato entro 15 giorni dalla domanda;
  • minori in età scolare: le valutazioni destinate all’inclusione scolastica e all’attivazione dei sostegni didattici seguono scadenze anticipate rispetto all’inizio dell’anno scolastico, per garantire che i supporti siano attivi fin dal primo giorno di scuola;
  • esonero dalle visite di rivedibilità: vengono drasticamente ridotti i casi in cui i cittadini devono sottoporsi a visite ripetute nel tempo. I soggetti con disabilità stabilizzata o ingravescente sono esonerati da ogni visita di controllo o rivedibilità.

Il nuovo procedimento d’invalidità segna un netto cambio di passo rispetto al passato. Fissando scadenze precise, ma garantendo al contempo le proroghe necessarie nei momenti di complessità, la riforma dimostra una flessibilità fondamentale: quella di non rincorrere la burocrazia, ma di rispettare i bisogni reali. L’obiettivo finale non è più una valutazione frettolosa, ma la costruzione di un progetto di ita solido, dignitoso e realmente su misura.