(Legge 9 gennaio 2004, n. 6)
Cos’è e a tutela di chi?
(finalità e beneficiari)
L’Amministrazione di sostegno (art. 404 e ss. Cod. Civ.) ha finalità “protettiva” ed essere d’ausilio alla fragilità di persone, la cui capacità di gestire il quotidiano è stata compromessa, anche transitoriamente, a causa di una patologia o menomazione fisica o psichica.
1. L’iter procedurale per la nomina dell’amministratore di sostegno.
In primis, il criterio guida è l’interesse di chi si trovi in difficoltà: l’interessato stesso, anche in previsione futura (ad esempio: eventualità che la malattia si aggraverà in futuro), può prendere l’iniziativa di attivare la procedura; nonché a seguire: il coniuge; il convivente; gli stessi parenti; Pubblico Ministero; i Servizi sanitari e sociali.
Il Giudice Tutelare nominerà l’Ads tenendo conto (salvo eccezioni) della scelta dell’interessato. Il Magistrato nelle prime fasi del procedimento, esamina la persona beneficiaria, espleta ogni indagine per valutare la scelta più opportuna nell’interesse del futuro “amministrato”, disponendo, se necessario, ogni tipo di accertamento patrimoniale e/o sanitario.
All’esito emette il provvedimento di nomina dell’amministratore con cui viene regolato ogni aspetto dell’incarico (poteri, limiti, eventuale indennizzo, rendicontazione al Magistrato ecc.).
2. Tutela concreta della persona in rapporto agli atti che può (o non può) compire.
Nell’avviarsi alla decisione, il Giudice Tutelare pone come “luce guida” il criterio della salvaguardia della “persona” ossia la minima compressione della libertà di iniziativa e decisione in rapporto ai limiti di cui il beneficiario è portatore. Il male minore, in altri termini. Rispetto della autonomia del soggetto ma anche tutela degli interessi patrimoniali e personali:
- vi sono atti che l’amministratore di sostegno compirà in nome e per conto della persona, sostituendosi ad essa;
- atti che l’amministrato può compiere anche autonomamente ma con l’assistenza dell’amministratore;
- per altri atti, invece, è riservata solo alla persona la scelta di compierli o meno senza che l’Amministratore di sostegno possa intervenire: contrarre matrimonio; disporre per testamento; riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio ecc;
- atti, la cui delicatezza è rilevante, che nemmeno l’Amministratore di Sostegno può compiere se non autorizzato dal Giudice Tutelare.
Benché la norma (art 404 e ss. Cod. Civ.) al riguardo dei poteri e dei limiti dell’ Amministratore di sostegno, appaia ben definita (art. 405 cod. civ.), la portata concreta non è affatto netta.
Occorre sempre porre attenzione al provvedimento finale del Magistrato di competenza, emesso all’esito della valutazione complessiva del caso singolo. L’elasticità del provvedimento giudiziario, in linea di massima, riguarda:
- gestione o amministrazione di immobili o altri beni;
- pagamenti delle utenze di elettricità, gas, acqua, rate, e quant’altro;
- riscossione pensione o altri ausili di natura sociale/economica (indennità di disoccupazione, assegno sociale ecc;);
- scelte in ordine alle cure;
- aiuto nel relazionarsi con il personale sanitario;
- programmazione di visite mediche;
- scelta del luogo in cui vivere;
- supervisione dei rapporti personali dell’assistito (si pensi a persone malintenzionate che, intuendo la fragilità del beneficiario, possano circuirlo al fine di profittarsi del patrimonio);
3. L’indennizzo e il rendiconto al Giudice Tutelare
L’incarico è prevalentemente gratuito ma il Giudice può liquidare in favore dell’amministratore un equo indennizzo anche tenendo conto della situazione patrimoniale del beneficiario e della complessità dell’incarico specifico di cui è onerato l’Ads. Compenso che non costituisce reddito tassabile, non trattandosi del classico “stipendio” di un lavoratore subordinato.
Il rendiconto, invece, è una relazione di natura contabile e riepilogativa in cui l’amministratore di Sostegno da conto al Magistrato su come ha operato e i criteri a cui si è attenuto.
Si presenta al Giudice Tutelare, di norma, annualmente.