L’approccio in materia di disabilità è cambiato in più ambiti, non da meno in quello giuridico.
Di recente, in effetti, è intervenuto un insieme di norme, tra tutte, il Decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 il cui obiettivo è promuovere l’esercizio completo dei diritti dei disabili alla pari degli agli altri cittadini, contestualmente con l’impegno delle Istituzioni di rimuovere le barriere che ne frenano promozione e realizzazione di detti diritti.
Non è stato applicato in tutt’ Italia immediatamente ma a scaglioni regionali.
Ad oggi, nella Regione Puglia sono attuate le nuove tutele.
Valutazione di base e casistiche
E’ prevista la valutazione di base ovvero un procedimento unico con lo scopo di accertare e valutare la condizione di disabilità della persona (intesa in senso ampio). Dal 2026, il compito è affidato all’Inps e vi rientrano le seguenti casistiche:
– accertamento dell’invalidità civile;
– accertamento della cecità civile;
– accertamento della sordità civile;
– accertamento della sordocecità;
– accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica;
– accertamento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione lavorativa;
– individuazione dei presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa;
– individuazione degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza nonché di disabilità gravissima;
– individuazione dei requisiti necessari per l’accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità, conseguenti all’accertamento dell’invalidità e ad ogni altra prestazione prevista dalla legge.
Il progetto di vita
Il progetto di vita, il cui scopo è permettere di conseguire gli obiettivi del soggetto, è preordinato al miglioramento delle condizioni personali nonché della sua salute. Solo così può realizzarsi vera inclusione sociale anche alla luce del principio di uguaglianza. Il disabile non può essere ritenuto diverso o, peggio, “altro” rispetto al resto della società.
Se questi sono i principi che animano il progetto di vita, lo stesso si contraddistingue perché è:
- individuale: pensato per “quella” persona nelle sue (uniche e irripetibili) possibilità e limitazioni. Perciò non segue iter identici per tutti, ma pensati per il caso singolo;
- personale: ogni persona è espressione di peculiari desideri, ambizioni, obiettivi e aspirazioni soggettive e proprie.
Sul piano pratico, intercetta strumenti, risorse, interventi, benefici, prestazioni, con contestuale eliminazione di ostacoli a sfavore della realizzazione ed esercizio dei più ampi diritti del disabile. Inoltre, sono previste misure contro casi di povertà e indigenza, come si sa, anticamera di emarginazione ed esclusione sociale anche attraverso sostegni erogabili e altri rimedi economici di tal genere.
Il diritto di richiedere l’attivazione del progetto di vita è del disabile che partecipa anche alla determinazione del contenuto.
Unità di valutazione multidimensionale
L’ Unità di valutazione multidimensionale redige il progetto di vita a seguito delle valutazioni del caso (valutazione multidimensionale) nel rispetto delle proposte della persona.
Componenti della stessa sono non solo gli organi istituzionali (assistente sociale, educatore, professionisti dell’Asl, un rappresentante della scuola) ma anche la persona con disabilità, genitore ecc.
Accomodamento ragionevole: concetto, esempi, limiti
Espressione, finalmente anche della Legge italiana a tutela dei disabili, l’Accomodamento ragionevole, le cui basi erano già state poste dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, consiste in adattamenti indispensabili per garantire alla persona il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali senza imporre uno sforzo sproporzionato in chi è tenuto a garantire l’attuazione dei diritti in parola.
In sintesi, quando le misure generali a tutela dei disabili non bastano e non riescono da sole a permettere che l’interessato eserciti i sui diritti, diventa, quindi, necessario procedere a tutele aggiuntive. Oltre al disabile in prima persona possono richiederlo:
- genitori del minore o chi ne ha responsabilità;
- il tutore o l‘amministratore di sostegno.
La parte che è tenuta all’accomodamento ragionevole è la Pubblica Amministrazione (Regioni, Comuni, uffici pubblici, scuole università, ecc.) o chi esercita esercita il servizio pubblico (stazioni, aeroporti, ecc.) nonché privati (imprese private).
La casistica è varia:
- ambito scolastico: tempi aggiuntivi per esami, ausili tecnici e digitali, accessibilità ad aule, servizi igienici ecc;
- trasporti pubblici: si pensi alle stazioni ferroviarie in cui debbano essere garantiti accessibilità speciale ai convogli, ascensori funzionanti, mappe tattili per ipovedenti o non vedenti, servizio di assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità ecc; negli aeroporti, si pensi, sono previsti canali di imbarco particolari, dispositivi speciali per l’accesso al velivolo, punti di chiamata ai parcheggi o altri spazi ecc;
- nelle aziende private si prevedono rampe speciali, scrivanie modificate e sedie adattate alla persone, dispositivi anche elettronici diversificati, smart working, mansioni modulate alla persona ecc.
La Pubblica Amministrazione, l’impresa o altro soggetto obbligato, sono tenuti ad attuare gli accorgimenti necessari se l’accomodamento non comporta un dispendio di energie sproporzionato tanto economicamente quanto in termini organizzativi tenuto anche conto dei fondi pubblici dedicati a ciò.