L’Inabilitazione

Che cos’è l’Inabilitazione e per chi è pensata?

Presupposti

L’inabilitazione è il rimedio di Legge (art. 415 e ss. Cod. Civ.) che tutela:

  1. la persona, maggiore d’età, colpita da un’infermità mentale che altera parzialmente la capacità del soggetto (diversamente, se fosse totale, vi sarebbe spazio  per l’Interdizione (art 414 e ss. Cod. Civ.);
  2. il minore emancipato (oltre i 16 anni d’età);
  3. il soggetto abituale assuntore di sostanze alcoliche o stupefacenti nonché la persona (c.d. ludopatico) dedita al gioco  (scommesse, gratta e vinci, giochi on line, carte da tavolo ecc.) che esponga sé stesso o la sua famiglia a problemi economici;
  4. il soggetto la cui indole è spendere oltremodo il denaro (prodigalità) anche per leggerezza, inconsapevole del disvalore delle sue condotte o per frivolezza;
  5. il sordomuto e il cieco che non ha sviluppato sufficienti abilità di gestione dei propri interessi.

Nei casi di cui ai punti 2.-3., i confini con il rimedio dell’amministrazione di sostegno  (art 404 e ss. cod. civ.) sono alquanto labili, dipende dal caso concreto e da quanto l’abitudine malsana comprometta la capacità della persona di autodeterminarsi.

Anzi, i Tribunali italiani applicano, ormai per prassi consolidata, l’amministrazione di sostegno, optando per l’inabilitazione nei casi più gravi.

Iter del procedimento

I soggetti che possono attivare il procedimento sono:

  • l’interessato;
  • coniuge;
  • persona stabilmente convivente;
  • parenti (entro il quarto grado);
  • affini (entro il secondo grado);
  • Pubblico Ministero.

Ad ogni modo, la decisione in merito all’applicazione dell’inabilitazione resta di stretta competenza del Tribunale.

Ed è sempre l’Organo Giudiziario che effettua una valutazione complessiva non solo in ordine alla situazione soggettiva a sé stante ma soprattutto  in considerazione dell’impatto che ha sul quotidiano della persona.

Il ragionamento del Giudice segue, per grandi linee, queste dinamiche logiche:

“con questa patologia, cosa può fare la persona?

Che incidenza ha il problema che affligge il soggetto sulla realtà che vive, ma solo in parte riesce a gestire?

Fin dove si spingono le sue possibilità, prendendo atto dei suoi limiti?”.

L’Organo di giustizia eseguirà un accertamento completo: sentirà l’interessato, nominerà un consulente tecnico (psichiatra, neurologo, ecc.), può acquisire notizie dai parenti ecc. Si avvale di  ogni  elemento utile a supporto della decisione finale.

Con la sentenza viene nominato il curatore che può essere:

  • il coniuge (non separato legalmente);
  • la persona stabilmente convivente;
  • il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella;
  • il parente entro il quarto grado;
  • il soggetto designato dal genitore con testamento (o altri atti particolari).

Il curatore, che non supera i dieci anni (salvo casi particolari),  non sostituisce il beneficiario, bensì  ha una funzione di compensare la volontà (carente) della persona, laddove il compimento di alcuni atti in autonomia lo esporrebbe a rischi.

Revoca o sostituzione dell’inabilitazione

Tutto cambia!!

Nel corso del tempo, può anche accadere, che proprio quelle cause che determinarono l’applicazione  dell’inabilitazione, poi cessino definitivamente. In questi casi, si apre la strada a che il Magistrato revochi del tutto l’inabilitazione.

Se le stesse cause appaiono sbiadite e di scarso impatto, l’inabilitazione viene alleggerita con  la misura meno afflittiva dell’ amministrazione di sostegno.

Può anche accadere che le cause si aggravino, a quel punto l’Autorità Giudiziaria applicherà senz’altro l’interdizione.