Premessa
L’Amministrazione di sostegno per essere applicata richiede due presupposti:
- elemento soggettivo (limitazione della persona): infermità o menomazione fisica o psichica;
- elemento oggettivo (riflessi sulla realtà): incapacità del soggetto di gestire la quotidianità.
L’elemento soggettivo
Il pensiero corre alle persone affette da infermità mentali:
- disturbi psicologici (dell’umore, ansiosi o depressivi) di accertata gravità;
- patologie psichiatriche (psicosi, schizofrenie, bipolarità, personalità alterata ecc.);
- ritardo mentale (difficoltà di cognizione, sindrome di down, autismo ecc.);
- disabilità intellettive, problemi neurologici anche di tipo degenerativo, Alzheimer ecc.
Soggetti colpiti da infermità fisiche:
- malattie invalidanti o in fase irreversibile;
- handicap fisici, che impediscono alla persona di deambulare o la limitano in altre forme;
- ictus, infarti, condizioni di coma, tumori.
Talvolta le incapacità ora elencate possono sopraggiungere anche per eventi “a sorpresa” e accidentali (incidenti stradali, cadute, lutti, ecc.) che si pongono alla base del peggioramento della qualità di vita della persona poiché spesso sono causa di traumi e/o shock di lunga durata o irreversibili;
L’elemento oggettivo
Occorre che le limitazioni soggettive sopra menzionate vadano ad incidere sulla quotidianità della persona, limitandola.
Non si può giustificare il ricorso alla misura protettiva in parola, se pur in presenza di un soggetto affetto da depressione, da un problema di deambulazione o da un infarto, la capacità della persona di gestire il suo vivere quotidiano resta intatta.
La vita di tutti i giorni, del resto, ne è d’esempio: quante persone, sebbene il loro stato di salute vacilli, riescono a svolgere un impiego, gestire il loro patrimonio, pagare le bollette o consultarsi con medici in perfetta indipendenza e autonomia?
Per altre, invece, questo privilegio resta precluso: interviene, perciò, la detta procedura e gli operatori giuridici per l’avvio della stessa.